LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 4-02-2003
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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CAPO III
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Anno Europeo delle Persone con Disabilità
1. Per sostenere le iniziative connesse all’istituzione dell’Anno
Europeo delle persone con disabilità è autorizzata una spesa di
€ 250.000,00 , stanziata alla U.P.B. 1012.01 “Sostegno in
favore dei portatori di handicap” del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2003.
2. Nel quadro delle iniziative di cui al precedente comma 1, la
Regione Basilicata promuove anche interventi destinati al
miglioramento dei contesti abitativi dei disabili. A tal fine, entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta Regionale emana apposito bando di concorso per la
promozione di interventi innovativi, anche sperimentali, di tipo
distributivo, impiantistico, tecnologico e domotico.
3. Per il concorso regionale al finanziamento in conto capitale
degli interventi di cui al comma 2, che non potrà superare il
50% degli oneri complessivi comprensivi delle spese tecniche,
si farà fronte sino alla concorrenza di € 500.000,00 con le
risorse stanziate alla U.P.B. 1012.03 “Interventi per
l’eliminazione delle barriere architettoniche” del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2003.
4. Le eventuali economie realizzate dal bando di cui al 2°
comma del presente articolo saranno destinate al
soddisfacimento delle richieste finalizzate alla eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici pubblici e privati.
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